Affissione del codice penale

8 marzo 2014

L’obbligo di affissione del codice disciplinare non vale per quei comportamenti di cui il lavoratore può autonomamente percepire il disvalore in quanto siano violativi di ciò che, nella coscienza sociale, è sentito come codice etico fondamentale.

E’ un principio granitico in giurisprudenza. Ed ossia, non occorro l’affi ssione del codice disciplinare per conoscere che determinate condotte siano illegittime. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25311/13 depositata l’11 novembre, si è espressa in merito alla mancata affissione del codice disciplinare sul luogo di lavoro.

La questione prende spunto dal licenziamento intimato ad un lavoratore che si era assentato arbitrariamente e senza giustificazione dal servizio dal 1° agosto 1998 al settembre 1998. Licenziamento che era stato dichiarato illegittimo dai giudici di primo grado e, al contrario, ritenuto legittimo in appello. Obbligo di affissione del codice disciplinare?

I giudici territoriali, infatti, ricordano il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «l’obbligo di affi ssione del codice disciplinare non vale per quei comportamenti, e per le corrispondenti sanzioni espulsive, di cui il lavoratore può autonomamente percepire il disvalore in quanto siano violativi di ciò che, nella coscienza sociale, è sentito come codice etico fondamentale (c.d. ‘minimum etico’) o comunque risultino  contrapposti agli obblighi essenziali discendenti dal rapporto di lavoro».

Sì, ma non vale per i comportamenti di cui il lavoratore può autonomamente percepire il disvalore.
E non vi è dubbio che la condotta posta a base del licenziamento del lavoratore rientri tra tali comportamenti, «trattandosi di condotta chiaramente lesiva dei fondamentali obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro». Tale decisione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, che ha dunque rigettato il ricorso.