Altre sul procedimento disciplinare

22 settembre 2013

La specificità degli addebiti consente al lavoratore di potersi difendere adeguatamente. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17316, depositata il 15 luglio 2013.

Un lavoratore aveva chiesto che venisse accertata giudizialmente l’illegittimità del licenziamento intimatogli a seguito di contestazione disciplinare, con la quale gli era stato addebitato di essere venuto meno ai suoi compiti di Direttore di un museo, per quanto atteneva, in particolare, alla regolarità della gestione amministrativa e contabile riguardante somme incassate in occasione di alcune visite di scolaresche.

La Corte d’appello aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento, ritenendo che la contestazione degli addebiti fosse oltre modo generica. Avverso tale sentenza, il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che nella lettera di contestazione erano stati indicati con precisione i fatti addebitati e le circostanze di tempo in cui gli stessi si erano verifi cati.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, precisando che ciò, tuttavia, non può comportare la cassazione della sentenza impugnata, ma solo la correzione della motivazione. La contestazione deve individuare i fatti addebitati con suffi ciente precisione. Gli Ermellini hanno chiarito che l’esigenza della specificità della contestazione dell’addebito non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell’accusa nel processo penale, né si ispira a uno schema precostituito e a una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente fi nalizzata all’esclusiva soddisfazione dell’interesse dell’incolpato a esercitare pienamente il diritto di difesa.

I Giudici della Corte di Cassazione hanno rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la contestazione degli addebiti fosse generica, senza però indicare precisamente le circostanze di tempo in cui si sarebbero verifi cate le singole irregolarità e senza che fosse stato individuato analiticamente (e non solo nella sua globalità) l’importo delle somme, in relazione alle quali si sarebbero verifi cate le irregolarità contabili.

Per i giudici di legittimità, la motivazione della Corte territoriale, sul punto, presenta una obiettiva incoerenza e un evidente vizio logico, poiché trascura di considerare che al fi ne di consentire al lavoratore la possibilità di difendersi, si richiede soltanto che la contestazione individui i fatti addebitati con suffi ciente precisione, in modo, cioè, che non risulti incertezza circa l’ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi.