Stress da lavoro

28 aprile 2014

Importante sentenza della Cassazione avuto riguardo allo stress da lavoro e soprattutto su come eventualmente impostare la conseguente domanda giudiziale.

Un autista dipendente di una società, con mansioni di guida di automezzi de stinati al trasporto pubblico di persone su tratte urbane ed extraurbane, si vedeva rigettare, in primo e secondo grado, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo, subito in ragione del mancato riconoscimento delle soste retribuite.

Tali soste, come da regolamento n. 3820/85/CEE, sono previste per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e l’altra e, complessivamente per turno giornaliero, di almeno un’ora.

A prescindere la circostanza che la sentenza riguardi il caso di un autista il principio che emerge è il lavoratore che deve dimostrare di aver subito un danno da stress. La Corte di Cassazione, a cui ha presentato ricorso il lavoratore, ha chiarito che il danno da stress, derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida (e/o riposi o riposi compensativi o ancora ferie per quanto concerne gli infermieri), «si iscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell’interesse leso», sul quale grava l’onere della relativa specifi ca deduzione.

Il riconoscimento del danno non discende automaticamente dalla violazione del dovere datoriale.
In altre parole, i Giudici, hanno affermato che, in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo, subito in ragione del mancato riconoscimento delle soste retribuite per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente per turno giornaliero, di almeno un’ora, «il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il tipo di danno specifi camente sofferto ed il nesso eziologico con  l’inadempimento datoriale, non discendendo automaticamente tale danno dalla violazione del dovere datoriale e richiedendo il danno non patrimoniale una specifi cazione degli elementi necessari per la sua confi gurazione». Cosa che, nella fattispecie, non è avvenuta, pertanto il ricorso viene rigettato in toto.