Responsabilità dell’imprenditore ex art.. 2087 CC

29 settembre 2014

Ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2087 cc, è irrilevante l’assenza di doglianze mosse dal lavoratore, così come l’ignoranza delle particolari condizioni in cui sono prestate le mansioni affidate ai dipendenti, che, salvo prova contraria, si presumono conosciute dal datore di lavoro in quanto espressione ed attuazione concreta dell’assetto organizzativo adottato dall’imprenditore (nella specie, il dipendente, deceduto per infarto del miocardio, era stato costretto, ancorché non per sollecitazione diretta, a conformare i propri ritmi di lavoro all’esigenza di realizzare lo smaltimento delle proprie incombenze, nei tempi richiesti dalla natura e dalla molteplicità degli incarichi affidatigli).

Ed infatti, in materia di responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cc, gli effetti della conformazione della condotta del prestatore ai canoni di cui all’art. 2104 cc, coerentemente con il livello di responsabilità proprio delle funzioni e in ragione del soddisfacimento delle ragioni dell’impresa, non integrano mai una colpa del lavoratore.

Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro devono essere osservate non solo a tutela dei dipendenti, ma anche delle persone estranee, ivi compresi i soci della società, anche di fatto, datrice di lavoro, che occasionalmente si trovino sui luoghi di lavoro. Tale principio è stato financo esteso ed ossia si applica o meglio estende le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro anche delle persone estranee che occasionalmente si trovino sui luoghi di lavoro. In materia di ampiezza della tutela antinfortunistica la Cassazione ha stabilito un principio per il quale in relazione all’Esercizio delle attività imprenditoriali in capo all’imprenditore vi è l’obbligo d’adozione di misure antinfortunistiche; tale obbligo incombe anche su società o enti cooperativi i cui soci siano impiegati nel suddetto Esercizio, stante l’espressa equiparazione di costoro ai lavoratori subordinati con la conseguenza che la mancata attuazione delle menzionate misure ben può costituire, anche al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato, fonte di responsabilità di quelle società per l’infortunio occorso ai loro soci.