E’ tempo di ECM

Tutti i professionisti infermieri sono tenuti ad aggiornarsi nel rispetto del mantenimento ed acquisizione delle competenze a favore di prestazioni qualificate e sicure da erogare ai cittadini.
Ormai tutti dovremmo sapere che per il triennio 2020-2022 abbiamo un obbligo formativo ECM pari a 150 CREDITI (al netto di eventuali esenzioni) da rispettare e la data ultima è il 31/12/2022. Considerando la scadenza, molti colleghi non hanno ancora regolarizzato la propria posizione in materia di obbligo formativo e sono alla ricerca di corsi da poter seguire o sono alle prese con corsi di formazione universitaria, malattie, maternità e non riescono a frequentare corsi d’aggiornamento ed hanno necessità informazioni. E’ necessario fare una premessa.
Il Credito Formativo ECM è l’unità di misura dell’avvenuta acquisizione di conoscenze, competenze e comportamenti da parte dei professionisti della Sanità, che hanno partecipato ad attività formative e di aggiornamento professionale. I crediti ECM sono, quindi, indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuato dagli operatori sanitari in occasione di attività ECM e vengono assegnati dal Provider ad ogni programma educazionale, realizzato secondo criteri uniformi indicati dalla Commissione Nazionale ECM sulla base del tempo, della tipologia formativa e delle caratteristiche del programma. Esistono condizioni in cui il professionista infermiere può essere esente o esonerato dall’acquisizione dei crediti formativi e quindi il numero dei suoi crediti da acquisire nel triennio cala.

Gli Esoneri e le Esenzioni sono diritti di cui il Professionista può usufruire, ma non sono degli obblighi. Entrambi (seppur in maniera differente) sono sospensioni temporanee dall’obbligo ECM.

L’ESONERO dall’obbligo ECM è principalmente relativo all’attività di formazione universitaria che il professionista svolge contestualmente all’esercizio della professione; pertanto, il professionista è esonerato dall’obbligo formativo ECM per un determinato periodo, ma non gli è preclusa l’attività professionale contemporanea.

E’ esonerato dall’obbligo dell’ECM il personale sanitario che:

  • frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione universitario, dottorato di ricerca, master universitario, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST  3/11/99 n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del gennaio 2000; Decreto 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche ed integrazioni.   L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.
  • domiciliato o che esercita la propria attività professionale, presso le zone colpite da catastrofi naturali in virtù dell’Accordo Stato – Regioni del 19 Aprile 2012 e della decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 giugno 20123 e limitatamente al periodo definito con determina della stessa Commissione.
  • frequenta corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92, è esonerato dall’obbligo formativo ECM nella stessa misura prevista al capoverso precedente.

In particolare quindi i Casi di esonero :

  • Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
  • Corso di formazione specifica in medicina generale;
  • Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
  • Corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
  • Corsi per il rilascio dell’attestato di micologo;
  • Corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013;
  • Corso universitario, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU
  • Corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero, non presenti nel succitato elenco

LE ESENZIONI invece precludono lo svolgimento dell’attività sanitaria e danno diritto ad una riduzione dell’obbligo formativo.

I periodi di esenzione e di esonero sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla commissione nazionale per le catastrofi naturali.

Gli Esoneri e le Esenzioni, come già detto, sono un diritto e non vengono assegnati d’ufficio, ma vengono assegnati su richiesta del professionista interessato.

Non è possibile attribuire esoneri ed esenzioni per periodi precedenti al 2014 in quanto non hanno rilevanza certificativa.

ESENZIONI

Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di*:

 a. congedo maternità obbligatoria: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni

b. congedo parentale: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni

c. adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni

d. adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni

e. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni

f. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza

g. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza

h. assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza

i. richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni

j. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni

k. aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni

l. aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

Ogni professionista può visualizzare la propria posizione dal sito CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni sanitarie): 

https://application.cogeaps.it  accedendo con SPID/CIE e può inoltre registrare il proprio periodo di esonero o esenzione accedendo all’area anagrafe ECM del Cogeaps, corredando la richiesta con eventuale ulteriore documentazione richiesta.

Il professionista infermiere che ad oggi si trovi nella condizione di non aver maturato l’intero numero di crediti ecm del triennio potrà ancora regolarizzare la propria posizione grazie a dei corsi FAD che la FNOPI mette a disposizione. Oltre a questi corsi esistono altre possibilità di colmare l’eventuale divario. La Federazione, infatti,  mette a disposizione per i professionisti altri strumenti: il Dossier Formativo di gruppo ed il Dossier Formativo individuale. Il Dossier Formativo di gruppo si traduce in un percorso formativo che  coniuga i  bisogni professionali dell’individuo con le esigenze del gruppo professionale coerentemente con un percorso di crescita comune a tutto il gruppo. Il  Dossier formativo di Gruppo consente agli iscritti di ottenere subito 30 crediti ECM per il triennio 2020-2022 ed ulteriori 20 crediti per il triennio successivo qualora sia stato rispettata l’aderenza del 70% alle tematiche scelte per lo stesso.

Per ciascun triennio ogni professionista potrà essere titolare  di un dossier formativo individuale in cui l’infermiere deciderà autonomamente l’ambito formativo per il proprio fabbisogno  e per questa modalità avrà gli stessi vantaggi del dossier formativo di gruppo. I bonus ottenuti con i dossier potranno essere acquisiti al completamento degli stessi e non sono cumulabili tra loro. Ulteriori informazioni sono consultabili ai link seguenti

https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_gruppo.pdf
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_individ.pdf

I professionisti che non avranno raggiunto il numero di crediti ECM previsto dalla legge dovranno render conto del mancato rispetto dell’obbligo formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Alle sanzioni tradizionali, si aggiunge poi la previsione della legge 233/2021 (art. 38 bis) in cui si indica che dal triennio 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (responsabilità professionale) sarà condizionata dall’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio.

L’Opi Bari, metterà a disposizione dei propri iscritti informazioni in merito agli obblighi formativi ecm attraverso un servizio dedicato che a breve verrà presentato  con relativa procedura dettagliata sul sito  e sui canali ufficiali OPI Bari. 

BIBLIOGRAFIA

https://www.agenas.gov.it/dossierformativoecm
https://www.fnopi.it/2022/03/24/dossier-ecm-gruppo-fnopi/