24 aprile 2014
Assegno di invalidità civile: l’attività lavorativa ne preclude il benefi cio. L’art. 13, l. n. 118/1971, come recentemente modifi cato, afferma che «agli invalidi civili, di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’art. 12». Si comprende che lo svolgimento di attività lavorativa preclude il diritto al beneficio. |
Assegno di invalidità civile
