Congedi parentali

27 gennaio 2014

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.42, comma 5, D.Lgs.n. 151/2001 (testo unico delle norme a tutela della maternità/paternità) nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave.

Il diritto è stato così esteso seguendo un criterio di priorità. Il congedo può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità :

1) Il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza decesso o in pertinenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3) uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4) uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5) un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.