I requisiti soggettivi per poter usufruire del congedo straordinario

28 febbraio 2014

Per quanto concerne la “mancanza”, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

Per individuare le “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita defi nizione di legge si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle indicate dall’art. 2, comma 1, lett. d), n. 1, 2 e 3, decreto interministeriale n. 278/2000, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi. Per chi abbia interesse si ricorda che la presentazione delle domande di congedo straordinario deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti tre canali: web, Patronati o numero verde.

Le strutture territoriali dovranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti. Si ricorda che il diritto all’indennità economica connessa alla fruizione del benefi cio si prescrive nel termine di un anno decorrente dal giorno successivo alla fi ne del periodo indennizzabile a titolo di congedo.